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Il maltrattamento e l'abbandono di animali sono reati punibili, per legge, grazie all'articolo 727 del codice penale e dalla legge 189 del 2004.
Questa legge però deve essere migliorata, la Lav (Lega Anti Vivisezione) si sta battendo per una modifica alla legge che:
- introduca pene più severe per chi maltratta animali;
- introduca una nuova disciplina della confisca obbligatoria al fine di impedire che l'animale resti in custodia e a disposizione del suo aguzzino;
- la norma sia posta a protezione dell'animale in quanto soggetto di diritto e non solo a protezione del sentimento per gli animali, come è oggi;
- venga introdotto il reato di strage di animali per contrastare le uccisioni mi massa degli animali;
- riconosca e valorizzi di Centri di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati
Insieme alla Lav tutti noi possiamo fare qualcosa, sabato 30 marzo e domenica 31 marzo, sabato e domenica 6 e 7 aprile possiamo presentarci in tante piazze italiane per firmare la petizione e scegliere l'uovo di Pasqua Lav (cioccolato extrafondente e biologico).
Per maggiori informazioni visita il sito LAV
L'abbandono ed il maltrattamento di animali sono punibili per legge grazie all'articolo 727 del Codice Penale che recita:
Codice penale
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251
Codice Penale
Approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
LIBRO TERZO. Delle contravvenzioni in particolare - TITOLO PRIMO. Delle contravvenzioni di polizia - CAPO SECONDO. Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale - SEZIONE PRIMA. Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività e'punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. (1)
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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L. 20.07.2004, n. 189, con decorrenza 01.08.2004.
Di seguito, il testo previgente:
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche o somministra sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute, è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro. La pena è aumentata della metà se dal maltrattamento deriva la morte dell'animale (la pena originaria da 3 mesi a 1 anno o la multa da 3 000 euro a 15 000 euro è stata modificata dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201, art. 3
La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la multa da 3 000 euro a 15 000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da 1 anno a 3 anni e con la multa da 50 000 euro a 160 000 euro. Inoltre chiunque, allevando o addestrando animali, li destina alla partecipazione ai combattimenti è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro. Infine chiunque organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro.
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura è punito con la reclusione fino ad 1 anno o con l'ammenda da 1 000 euro a 10 000 euro.
Pellicce: Chiunque produce, commercializza, esporta o importa qualunque prodotto derivato dalla pelle o dalla pelliccia del cane o del gatto è punito con la reclusione da 3 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da 5 000 euro a 100 000 euro.
Foche: Chiunque produce, commercializza, esporta o importa qualunque prodotto derivato dalla foca è punito con la reclusione da 3 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da 5 000 euro a 100 000 euro.
Per quanto concerne la vigilanza, all'articolo 6:
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale. 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Fonte: Wikisource
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