Novembre 24, 2024

Cosa fare se si investe un cane o qualsiasi altro animale

Il Codice della Strada è stato modificato nel 2010 per prevedere l'obbligo di fermarsi e prestare soccorso da parte dell'automobilista che investe un animale, sia esso d'affezione (cane, gatto), da reddito (animali che producono reddito per i proprietari) o un animale protetto. La modifica, art. 31 legge 29/Luglio/2010 n. 120, parla chiaro al comma 2, dove si legge che all'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 viene aggiunto il comme seguente: "9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

In poche parole, nel caso in cui si dovesse investire un animale, l'automobilista è obbligato a chiamare le forze di polizia (Carabinieri o Polizia di Stato al numero 113), ci si può rivolgere al Corpo Forestale dello Stato (al numero 1515), al servizio veterinario della Asl di competenza, o ad una clinica veterinaria.

Non si deve spostare l'animale se non si hanno competenze per farlo. 

Nel caso in cui l'animale investito muore, occorre chiamare la Polizia che avvertirà il veterinario per certificarne in decesso. In casi particolari potrebbe rendersi necessaria l'autopsia da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza.

 

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COSA SI RISCHIA SE NON SI PRESTA SOCCORSO ALL'ANIMALE INVESTITO - 

Secondo quanto riporta la modifica all'articolo 189 del Codice della Strada, chi non assolve al proprio obbligo rischia una sanzione da 389€ a 1.559€. Come il conducente dell'automobile, anche gli eventuali testimoni rischiano una sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma che va dai 78€ ai 311€ nel caso non prestino aiuto all'animale investito. Se il responsabile dell'incidente dovesse darsi alla fuga, i testimoni possono comunicare il numero di targa alle Forze dell'Ordine che prenderanno i provvedimenti adeguati.

 

CHI PAGA I DANNI SE SI INVESTE UN ANIMALE - 

Altra annosa questione è quella riguardante il risarcimento danni, chi deve farsi carico di spese veterinarie ed eventuali danni economici e morali?

Saranno le forze di polizia ad accertare la responsabilità dell'accaduto e a stabilire chi dovrà pagare i danni, automobilista o proprietario nel caso di animali da reddito o d'affezione.

Nel caso in cui l'incidente sia stato procurato da una disattenzione dell'automobilista, sarà questo a doversi fare carico delle spese e dei danni arrecati, se la causa è imputabile al comportamento scorretto del proprietario dell'animale, i danni devono essere risarciti dal proprietario, secondo quanto dispone l'articolo 2052 del Codice Civile, che recita: ."Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni [2056] cagionati dall'animale (1), sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256, 2051(2)".

Se il proprietario dell'animale, ha stipulato un'assicurazione sui danni arrecati da quest'ultimo verso cose e persone, potrebbe chiedere il risarcimento attraverso la compagnia assicurativa. Si ricorda di fare attenzione alle clausole presenti nel contratto poichè spesso l'assicurazione non copre i danni causati dall'animale per mal gestione da parte de proprietario (cane senza guinzaglio, gatto libero di girare fuori dalla sua proprietà ecc...).

 

(1) La norma si applica tanto nel caso in cui l'animale sia addomesticato quanto in quello in cui non lo sia.

(2) Circa la natura della responsabilità contemplata dalla norma, accanto a chi vi scorge una responsabilità solo aggravata vi è chi vi vede una responsabilità oggettiva, addossata al proprietario o al custode in quanto tali. La stessa giurisprudenza richiede una prova liberatoria particolarmente gravosa.

 

Dal 18 giugno 2013  è entrata definitivamente in vigore la legge 220/2012 che integra l'articolo 1138 del codice civile stabilendo che «le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia».

Quindi, nessun regolamento condominiale potrà più vietare la detenzione di animali domestici, solo gli affittuari non potranno opporsi ad un eventuale diniego opposto dal proprietario, poiché il contratto di affitto è di natura privata, se nello stesso è inserita una specifica clausola di divieto che diverrà vincolante una volta firmato il contratto.

La legge non chiarisce però, la situazione dei regolamenti che vietano la presenza di animali domestici, redatti prima dell'entrata in vigore della legge. Come afferma l’avvocato Marianna Sala in un'intervista al sito Leggioggi.it"Sul punto, che rappresenta uno degli aspetti più problematici della riforma, si registrano opinioni discordanti. Alcuni ritengono che il nuovo art. 1138 ult.co. possa valere solo per i regolamenti futuri, e quindi un divieto di detenere animali contenuto in un regolamento precedente alla riforma rimanga valido. Nel libro (“Gli animali domestici nel condominio dopo la riforma” per Maggioli Editore ndr) si argomenta la tesi opposta, secondo cui qualunque divieto alla detenzione di animali deve intendersi caducato con l’entrata in vigore della riforma, configurandosi una forma di nullità sopravvenuta delle clausole contrarie al nuovo disposto normativo".

Ma questa non è l'unica domanda a cui la legge non dà risposta, resta la lacuna sulla corretta definizione della categoria: dal momento che il Codice parla di “animali domestici” e non più di "animali di compagnia", non specificando quali animali vi rientrino e quali no. In mancanza di una definizione normativa, si dovrebbe far riferimento alla definizione data della scienza veterinaria, che include tra gli animali domestici anche quelli da fattoria (mentre esclude gli animali esotici come conigli nani o tartarughe da acqua e rettili). Potrebbe sorgere, così, il problema del condominio-fattoria.

E' nostro diritto presentare ricorso al Giudice di Pace nel caso in cui durante una riunione condominiale venga deliberata una norma che contenga disposizioni a discapito dell’animale (es.: vietare l’uso dell’ascensore, delle scale o di altre parti comuni). Il Giudice di Pace annullerà la delibera.

 

RICORSO

Per il ricorso  occorrerà fare richiesta su carta bianca, entro 30 gg. dalla data della deliberazione o dalla data di ricevimento del Verbale per gli assenti all’ assemblea condominiale. Si dovrà descrivere il problema, allegando una copia della delibera.

Nel caso nel corso dell’assemblea condominiale il divieto contro l’animale non fosse stato discusso come argomento all’ordine del giorno, ma nelle “varie ed eventuali”, la delibera è già considerata nulla ed è sufficiente inviare una raccomandata A/R all’amministratore. 

 

REGOLAMENTO DELLE PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

L'accesso alle parti comuni del condominio può, però, essere regolamentato: il cane dovrà essere mantenuto sempre al guinzaglio e, nel caso di un cane aggressivo, con museruola.

 

OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO

La normativa non subisce cambiamenti per quanto riguarda gli obblighi, che restano gli stessi di sempre: rumori molesti, danneggiamenti, condotte che deturpano o imbrattano, sanzionabili ai sensi degli articoli 635 e 639 del codice penale.

Resta l'obbligo di ripulire laddove l'aimale dovesse eventualmente sporcare o di risarcire eventuali danni provocati, dall'animale, a terzi o a cose di terzi.

Precisamente, per quanto riguarda i rumori molesti  o gli odori sgradevoli, provenienti dall'abitazione del proprietario dell'animale, che provocano insofferenze o generino un malessere a terzi, devono essere provati e certificati da un medico o da un ente tecnico apposito. In tal caso il condominio potrà chiedere la cessazione della turbativa approvando una specifica deliberazione in assemblea condominiale oppure rivolgendosi al Giudice di Pace di competenza. L'abbaiare del cane configura molestia solo se anomalo (incessante o tale da disturbare il riposo notturno)

 

COLONIE FELINE E CONDOMINIO

Infine, una novità che riguarda le colonie feline: ossia quegli insediamenti spontanei di gatti nei cortili che non potranno essere allontanati forzatamente a meno che non ci siano problemi di carattere sanitario motivato.

La Responsabilità Civile in riferimento ai danni causati dagli animali è ben descritta nel l'art. 2052 del Codice Civile, Libro Quarto delle obbligazioni e recita: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672)".

La responsabilità prevista a carico del proprietario trova un limite solo nel caso fortuito, cosa vuol dire? Il caso fortuito è l'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità. Provata l'esisteza di questo fattore, estraneo alla sfera soggettiva del convenuto, si interrompe il nesso causale non essendo sufficiente la prova di negligenza nella custodia dell'animale.

Mentre l'art. 672 del Codice Penale prevede: "Chiunque(*) lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animalli pericolosi da lui posseduti (**), o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da venticinque euro a duecentocinquantotto euro.
Alla stessa sanzione soggiace:
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone".

Note

(*)Il soggetto attivo deve avere la disponibilità effettiva dell'animale, per cui non si considera tale il padrone che abbia affidato l'animale ad un terzo.

(**) La pericolosità dell'animale non si presume, ma si desume da una serie di condizioni che li rendono pericolosi se non custoditi.

 

In merito alla custodia e responsabilità del cane anche l’ordinanza del Ministro Martini del 3 marzo 2009 (prorogata per altri sei mesi con l'ordinanza del 13 luglio 2016) chiarisce alcuni punti:

Art. 1.

1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle Autorita' competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Per leggere tutti gli articoli dell'Ordinanza, CLICCA QUI.

In conclusione, è bene sapere, e ricordare che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assumerà la responsabilità per il periodo relativo e che, chiunque voglia prendere con sé un cane ne sarà responsabile civilmente e penalmente.

E' utile, oltre tenere a mente le regole della buona educazione e quelle descritte nell'Ordinanza Martini, informarsi per poter stipulare un' assicurazione di animali domestici per la copertura della responsabilità civile verso terzi per i danni che i nostri amici a quattro zampe possono causare.

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