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La Responsabilità Civile in riferimento ai danni causati dagli animali è ben descritta nel l'art. 2052 del Codice Civile, Libro Quarto delle obbligazioni e recita: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672)".
La responsabilità prevista a carico del proprietario trova un limite solo nel caso fortuito, cosa vuol dire? Il caso fortuito è l'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità. Provata l'esisteza di questo fattore, estraneo alla sfera soggettiva del convenuto, si interrompe il nesso causale non essendo sufficiente la prova di negligenza nella custodia dell'animale.
Mentre l'art. 672 del Codice Penale prevede: "Chiunque(*) lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animalli pericolosi da lui posseduti (**), o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da venticinque euro a duecentocinquantotto euro.
Alla stessa sanzione soggiace:
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone".
(*)Il soggetto attivo deve avere la disponibilità effettiva dell'animale, per cui non si considera tale il padrone che abbia affidato l'animale ad un terzo.
(**) La pericolosità dell'animale non si presume, ma si desume da una serie di condizioni che li rendono pericolosi se non custoditi.
In merito alla custodia e responsabilità del cane anche l’ordinanza del Ministro Martini del 3 marzo 2009 (prorogata per altri sei mesi con l'ordinanza del 13 luglio 2016) chiarisce alcuni punti:
Art. 1.
1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle Autorita' competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
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In conclusione, è bene sapere, e ricordare che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assumerà la responsabilità per il periodo relativo e che, chiunque voglia prendere con sé un cane ne sarà responsabile civilmente e penalmente.
E' utile, oltre tenere a mente le regole della buona educazione e quelle descritte nell'Ordinanza Martini, informarsi per poter stipulare un' assicurazione di animali domestici per la copertura della responsabilità civile verso terzi per i danni che i nostri amici a quattro zampe possono causare.