Novembre 24, 2024

Cosa fare quando muore il cane? Come e dove seppellirlo? Ecco le risposte.

Cosa fare in caso di morte del nostro cane?

Prima di tutto bisogna ricordare che la legge vieta l'abbandono del corpo nei cassonetti dei rifiuti, la sanzione per chi non dovesse rispettare questa legge arriva fino a 28.000,00€ (D.Lgs. n. 36/2005).

Allora, cosa fare? La Comunità Europea ha disciplinato in materia con delle leggi contenute nei "Regolamenti CE 1069/2009 e 142/2011".

Il proprietario può decidere se seppellire il proprio cane (o gatto) nel nel terreno d proprietà (all'interno di contenitori biodegradabili), ma solamente dopo aver ricevuto il certificato del veterinario che ne attesti la morte e l'assenza di malattie infettive. Dal momento che la legge non è molto chiara riguardo la sepoltura di animali, si richiede buon senso quindi, accertarsi che nel terreno non ci siano falde acquifere che potrebbero essere inquinate. E' vietato seppellire i resti dell’animale in terreni demaniali, comunali, statali e pubblici.

Il proprietario che non ha la possibilità di seppellire il proprio cane in un terreno di proprietà, può optare tra la sepoltura in particolari cimiteri (ne stanno nascendo moltissimi in Italia), oppure effettuare la cremazione (esistono ditte specializzate che si occupano di questo), le ceneri potranno essere disperse o conservate in un'urna cineraria. Sarà il veterinario a consigliare la cosa migliore da fare, oltre ad indicare le persone a cui rivolgersi.

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Per quanto riguarda i cimiteri per animali d'affezione, quindi non soltanto per cani e gatti, la legge parla chiaro (Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 56, art. 14): 

 1. I cimiteri per animali d’affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all’articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.

 2. I siti cimiteriali per animali d’affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal comune nell’ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l’igiene e la sanità pubblica. Al fine dell’acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

 3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

 4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d’affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come da ultimo sostituito dall’articolo 3 della presente legge, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell’emanazione da parte delle regioni di specifici organici provvedimenti in materia.

CREMAZIONE

Esistono due tipi di cremazione: collettiva e singola

La cremazione collettiva ha un costo minore ma avviene insieme ad altri corpi quindi rende impossibile la diversificazione delle ceneri nel caso in cui si vogliano disperdere o conservare.

La cremazione singola ha un costo più elevato, è necessario accordarsi con chi gestisce gli impianti per poterla effettuare.

Lo smaltimento delle ceneri può avvenire, secondo quanto disposto dalla legge 130/01 art. 3, comma 1, lettera C, oppure possono essere conservate in un'urna cineraria che potrà essere sepolta (quindi dovrà essere di materiale biodegradabile), oppure conservata. Per gli animali è prevista la ripartizione delle ceneri, una parte può essere conservata ed una parte seppellita.

Lo spostamento delle ceneri non è soggetto a restrizioni e può essere effettuato da chiunque e con normali mezzi di trasporto.

       

BUROCRAZIA E DOCUMENTI

Quali sono le pratiche burocratiche di cui occuparsi? Il proprietario dovrà obbligatoriamente (pena sanzione) fare denuncia di morte presso l'anagrafe canina regionale. La comunicazione dovrà essere effettuata, entro 15 giorni dal decesso (in alcune regioni si tratta di 3 giorni, c’è varietà a riguardo, informatevi presso il vostro veterinario o ASL), al Servizio Veterinario della propria ASL, quest i documenti necessari:

- modello di denuncia (fac simile Regione Piemonte)

- documento iscrizione anagrafe canina

- passaporto (eventuale)

- certificato di morte firmato dal veterinario (che dovremo conservare per almeno due anni)

CIMITERI PER ANIMALI 

I cimiteri per animali domestici sono in continuo aumento, riportiamo: quello più grande d'Italia, che si trova nella periferia ovest di Milano, "Il Fido custode" (tel. 02.8717.7391), oppure "Casa rosa" a Roma, nel quartiere Portuense, il cimitero per animali da compagnia più antico d'Italia (06.5526.2641). Mentre tra la Toscana e la Liguria, precisamente ad Aulla, è presente un cimitero convenzionato con il comune, "Il parco degli affetti" aperto nel 1998 nel terreno demaniale del Castello di Brunella (348.4402695).

Altre strutture possono essere rintracciate on line o tramite la Asl di zona.

 

   

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Last modified on Venerdì, 01 Marzo 2024 19:04
Eleonora Giorgi

Addestratore Cinofilo Riconosciuto ENCI e FISC

Conduttrice IGP

Mi occupo nello specifico di Educazione Base, Guida alla scelta del Cucciolo, Maintrailing, Puppy Class e Preparazione per i Brevetti

Per tutte le info sul mio percorso e potermi contattare clicca sul link seguente

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